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D.Lvo 01/08/2003 n. 259a) ai servizi ASL legati alla sanitā ed alla salute pubblica; b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalitā di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attivitā a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi; c) ai servizi di polizia degli enti locali; d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti. 9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi: a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali; b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti; c) i servizi di sicurezza per le miniere; d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso; e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia; f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonchč di sedi aeroportuali; g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici; h) i servizi di auto pubbliche di cittā; i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali; j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici; k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale; l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere; m) i servizi lacuali e fluviali; n) i servizi gestiti dalle scuole di sci. 10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee. 11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, č tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attivitā da esercitare. Capo III AUTORIZZAZIONI GENERALI Art. 33 Contributo per istruttoria 1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice č tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo pari: a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali: 1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati; 2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati; 3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser; 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00; b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c) numero 2.1.) del Codice: 1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati; 2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati; 3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati; 4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati; c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c) numeri da 2.2) a 2.8) del Codice: 1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa; 2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa; 3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15. 2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalitā di cui all'articolo 32, comma 11. 3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 17. Art. 34 Contributo per vigilanza e mantenimento 1. Per l'attivitā di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 č tenuto al pagamento di un contributo annuo, e decorre. Tale contributo č pari: a) nei casi di reti di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali: 1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1) ; 2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2) ; 3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3) ; 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00; b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c) , numero 2.1), del Codice: 1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1) ; 2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma1, lettera b), numero 2) ; 3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3) ; 4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4) ; c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c) , numeri da 2.2) a 2.8) del Codice: 1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati; 2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati; 3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati. 2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalitā di cui all'articolo 32, comma 11. Art. 35 Radioamatori 1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attivitā di cui all'articolo 1, comma 1. Art. 36 Attivitā in banda cittadina 1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui č stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attivitā di vigilanza, verifica e controllo. Art. 37 Attivitā assimilate a quella in banda cittadina 1. Per attivitā assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono: a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446; b) le attivitā di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 2. Per le attivitā di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attivitā di cui all'articolo 1, comma 1. Capo IV DISPOSIZIONI COMUNI Art. 38 Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze 1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto č tenuto al pagamento di un contributo complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della autorizzazione generale temporanea, pari a: a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km. 2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il comma 4 dell'articolo 16. 3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso o mobile, ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1, l'interessato č tenuto al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 , comprese le relative applicazioni, a seconda delle fattispecie. 4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni quindici giorni frazione, pari a un decimo del contributo fissato nei medesimi articoli. 5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione generale temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato č tenuto al versamento dei contributi di istruttoria per l'attivitā di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali ordinarie. Art. 39 Sperimentazione 1. Il richiedente la sperimentazione č tenuto a versare, per , purchč a condizioni immutate, un unico importo pari a: a) euro 250,00 ove trattasi di attivitā soggetta ad autorizzazione generale; b) euro 600,00 ove trattasi di attivitā soggetta ad autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso delle frequenze. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il Ministero dā notizia all'interessato dell'avvio dell'istruttoria. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero comunica all'interessato: a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma di cui al comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato; b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze e per l'attivitā di verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione; c) la necessitā di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo. 3. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei termini previsti per il rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla sperimentazione con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e per l'attivitā di vigilanza e di mantenimento. 4. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito all'entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1. 5. Se la pronuncia č positiva, il soggetto interessato č tenuto a corrispondere un contributo per l'attivitā di vigilanza e mantenimento pari: a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a) ; b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b) . 6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per ogni mese o frazione: a) per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, destinato ai servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo: di euro 150,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; euro 350,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km;
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